TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 197.
(Prevenzione delle mutilazioni genitali).

Art. 197.
(Prevenzione delle mutilazioni genitali).

      1. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

      Identico.